“CONFRATERNITA S. ANTONIO” – PARROCCHIA SANTA DOROTEA – Via s. Dorotea 23, 00153 Roma
STATUTO
Capitolo I NATURA e FINI
Art. 1 La Confraternita di S. Antonio di Padova, costituita presso la Chiesa di Santa Dorotea nella Parrocchia dei Santi Silvestro e Dorotea in nome del Comune nella provincia di Roma, è un’associazione pubblica di fedeli di ambo i sessi, sotto la superiore direzione della Diocesi di Roma, per quanto riguarda le attività dirette a scopi di culto.
Art. 2 La Confraternita. posta sotto il patrocinio di S. Antonio di Padova, persegue fini di religione e di culto e non ha scopi di lucro. Tutte le prestazioni degli membri nei confronti della Confraternita sono gratuite. E’ vietato distribuire ai membri anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Confraternita.
Art. 3 Le finalità specifiche della Confraternita sono: a) formare i membri alla pratica e alla testimonianza della vita cristiana, in ordine soprattutto alla promozione delle opere di carità; b) promuovere il culto pubblico della Chiesa e coltivare particolari atti di devozione in onore del Taumaturgo S. Antonio di Padova; c) sostenere le attività cultuali e collaborare nelle iniziative pastorali promosse nella Parrocchia presso la quale ha sede.
Capitolo Il ORGANI
Art. 4 Organi della Confraternita sono l’Assemblea ed il Consiglio Direttivo.
Art. 5 L’Assemblea, costituita da tutti i membri, è convocata e presieduta dal Priore e si riunisce ordinariamente due volte 1’anno. L’assemblea può essere convocata in seduta straordinaria su richiesta del Consiglio Direttivo, di un decimo dei membri o dell’Ordinario diocesano. La convocazione deve essere fatta a mezzo avviso con indicazione dell’ordine del giorno affisso nella sede confraternale almeno dieci giorni prima della data fissata. Ogni membro può essere latore di non più di due deleghe di altri membri. L’assemblea è valida, in prima convocazione, con la presenza di persone o per delega di almeno la metà dei membri; in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei membri presenti o rappresentati.
Art. 6 Compiti dell’Assemblea sono: a) approvare la relazione annuale del Priore, b) approvare il rendiconto economico consuntivo annuale, c) approvare il programma generale delle attività annuali, d) approvare le norme regolamentari, e) eleggere gli Officiali.
Art. 7 Il Consiglio Direttivo é composto da: Cappellano, Priore, Segretario, Amministratore e da cinque Consiglieri, tra i quali viene nominato dallo stesso Consiglio un Vice-Priore.
Art. 8 Gli Officiali del Consiglio Direttivo, ad eccezione del Cappellano, sono eletti dall’Assemblea per un triennio. Venendo a mancare uno degli officiali, il Consiglio stesso elegge un supplente che resta in carica fino al termine del triennio.
Art. 9 Il Consiglio Direttivo tiene almeno due sedute annue ed è convocato e presieduto dal Priore.
Art. 10 Al Consiglio Direttivo compete: a) accogliere le domande di ammissione alla Confraternita; b) adottare il provvedimento di dimissione nei confronti del Confratello che si è reso indegno; c) determinare la quota di iscrizione ed il contributo annuale; d) deliberare su qualunque questione ordinaria e straordinaria, che non sia di competenza specifica dell’Assemblea.
Capitolo III AMMISSIONE E DIMISSIONI DEI MEMBRI
Art. 11 Alla Confraternita possono aderire i fedeli che abbiano già ricevuto il sacramento della confermazione, devoti di S. Antonio di Padova, che intendono onorare il Santo con un impegno serio nella vita cristiana, coerente agli insegnamenti del Vangelo, docile al magistero ecclesiastico e operoso soprattutto nelle iniziative caritative in collaborazione con gli altri organismi caritativi parrocchiali.
Art. 12 La domanda di ammissione alla Confraternita viene presentata per inscritto al Priore, il quale la sottopone al giudizio del Consiglio Direttivo, dopo un adeguato periodo di noviziato stabilito dallo stesso Consiglio.
Art. 13 L’ammissione si perfeziona con il versamento della quota associativa e l’accettazione dello Statuto e dei Regolamenti della Confraternita da parte del nuovo membro.
Art. 14 Nel caso in cui un Confratello demeritasse di far parte della Confraternita, spetta al Consiglio Direttivo adottare il provvedimento di dimissione. Il membro dimesso può ricorrere contro la delibera di dimissione all’Assemblea.
Capitolo IV DOVERI E DIRITTI DEI MEMBRI
Art. 15 Per il perseguimento dei fini della Confraternita, ogni membro, che si trovi nella possibilità di farlo, è tenuto a: a) intervenire a tutte le funzioni e processioni indette dalla Parrocchia ove ha sede la Confraternita in particolare in quelle in onore del Santissimo Sacramento, della Beata Vergine Maria Immacolata, di Santa Dorotea e di S. Antonio di Padova; b) prendere parte alle esequie dei Membri defunti; c) prendere parte, nei limiti delle proprie possibilità, ai Pellegrinaggi che venissero organizzati ai Santuari antoniani della Provincia di Padova; d) partecipare alla Messa mensile.
Art. 16 I Membri, che dispongono di tempo libero, sono invitati a mettersi a disposizione del Cappellano e del Priore per custodire i locali confraternali e parrocchiali.
Art. 17 Ogni Confratello è tenuto a versare un contributo annuale, nella misura fissata anno per anno dal Consiglio Direttivo. Detto Contributo, oltre a consentire il funzionamento della Confraternita, costituisce una conferma dell’adesione alla medesima.
Art. 18 Il Confratello che per due anni consecutivi non versa il contributo annuale è considerato dimissionario.
Art. 19 I Membri fruiscono dei privilegi e delle indulgenze concesse alla Confraternita.
Art. 20 Alla morte di ogni Confratello vengono celebrate tre Messe in suo suffragio. I Membri defunti vengono inoltre ricordati nelle Messa confraternale celebrata, nella Chiesa di Santa Dorotea, una volta al mese e nella Commemorazione di tutti i Fedeli defunti.
Capitolo V OFFICIALI
Art. 21 Il Cappellano della Confraternita è il Parroco pro-tempore della Parrocchia presso la quale ha sede la Confraternita o suo delegato. Egli ha la cura pastorale dei membri ed è responsabile delle celebrazioni liturgiche.
Art. 22 Il Priore dirige la Confraternita nel rispetto dello statuto e ne ha l’ordinaria amministrazione e la rappresentanza legale. Il Priore eletto ogni triennio dall’Assemblea inizia l’esercizio del suo ufficio dopo la conferma dell’Ordinario diocesano. In caso di assenza o di impedimento è sostituito dal Vice-Priore. Venendo a mancare per qualsiasi causa il Priore, il Vice-Priore ne assume le funzioni fino al termine del triennio.
Art. 25 All’Amministratore spetta: a) provvedere alla riscossione delle entrate ed ai pagamenti; b) custodire i registri di cassa con la relativa documentazione; c) presentare all’Assemblea, congiuntamente al Priore ed al Cappellano, previa approvazione del Consiglio Direttivo, una dettagliata e documentata relazione amministrativa al termine di ogni anno.
Capitolo VI MEZZI ECONOMICI
Art. 26 I proventi della Confraternita sono costituiti da: a) quote d’iscrizione; b) quote annuali dei soci; c) oblazioni o contributi di membri o terzi.
Art. 27 L’anno finanziario decorre dall’1° Gennaio al 31 Dicembre.
Art. 28 Il rendiconto consuntivo annuale delle entrate e delle uscite, presentato congiuntamente dal Priore, dal Cappellano e dall’Amministratore viene esaminato dal Consiglio Direttivo e ratificato dall’Assemblea e quindi viene sottoposto all’approvazione dell’autorità ecclesiastica competente.
Capitolo VII DISPOSIZIONI FINALI
Art. 29 Il presente Statuto può essere modificato con il voto favorevole dei tre quarti dei componenti l’Assemblea e con approvazione dell’Ordinario diocesano.
Art. 30 La Confraternita si estingue se viene sciolta con delibera dell’assemblea, con voto favorevole di almeno tre quarti dei membri, se viene legittimamente soppressa dall’Ordinario diocesano a norma del diritto canonico, se tutti i membri sono venuti a mancare, ed inoltre se ha cessato di agire per lo spazio di cento anni. In caso di estinzione della Confraternita il suo patrimonio sarà devoluto alla Parrocchia presso la quale ha sede.
Art. 31 In presenza di speciali circostanze, ove gravi ragioni lo richiedano, l’Ordinario diocesano può nominare, a norma del Codice di Diritto Canonico, un commissario che in suo nome diriga e rappresenti temporaneamente la Confraternita, in sostituzione degli organi statutari, con tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.
Art. 32 Per tutto ciò che non è previsto dal presente Statuto si applicano le norme del diritto comune e del regolamento interno.